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Statuto dell’Associazione Culturale RaccontardiCinema Ets del 9 novembre 2017

COSTITUZIONE

Art. 1 E’ costituita in Roma l’Associazione culturale non riconosciuta denominata “RaccontardiCinema ETS” nel rispetto del Codice Civile e del D. Lgs 117/2017.

Essa ha sede in Roma.(RM) Via Carlo Piancastelli n. 3 ed ha durata illimitata. L’eventuale cambio di sede non comporta modifiche allo Statuto, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2: L’Associazione non ha scopi di lucro e si propone di svolgere l’attività descritta nell’articolo 3 dell’Atto Costitutivo, è disciplinata dal presente statuto, agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n°117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all’organizzazione e costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’associazione stessa.

SOCI

Art. 3: Sono soci del circolo coloro che vi si iscrivono per partecipare alle sue attività, che ne accettano lo statuto, che rispettano le decisioni degli organi statutari e che versano la quota sociale annuale. La domanda di ammissione presentata da coloro che non hanno raggiunto la maggiore età deve essere controfirmata per convalida da un genitore o da chi ne fa le veci. L’ammissione dei soci è deliberata dal Presidente e dai suoi Vice.

La qualità di socio si perde per decesso, per dimissioni, per decadenza a seguito del mancato versamento della quota annuale entro tre mesi dal termine dell’anno sociale, per espulsione deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di violazioni dello statuto e delle deliberazioni assunte dagli organi statutari.

Art. 4: Tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale annuale hanno diritto di partecipare alla vita associativa. I soci maggiorenni esercitano diritto di voto nelle assemblee per l’approvazione delle modifiche dello Statuto e dei regolamenti, per l’eventuale scioglimento dell’Associazione, nonché per la nomina dell’Organo amministrativo. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. I soci minorenni partecipano alle assemblee, tramite un genitore o persona che ne fa le veci, con solo voto consultivo e non possono assumere cariche associative. I soci hanno l’obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le delibere degli Organi associativi e di corrispondere le quote associative. La perdita per qualsiasi causa, della qualifica di socio, non dà diritto alla restituzione di quanto versato all’Associazione. Le proiezioni cinematografiche sono comunque riservate ai soci muniti di tessera annuale rilasciata dal Presidente dell’Associazione. Il divieto di accesso per i minori sarà rispettato per le proiezioni di film aventi tale divieto o che non abbiano chiesto il nullaosta di circolazione.

Art. 5: Le prestazioni fornite dai soci e da coloro che rivestono cariche elettive sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute, secondo opportuni parametri validi per tutti i soci, preventivamente stabiliti dall’Organo amministrativo.

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 6: Sono organi dell’Associazione:

A) il Presidente;

B) l’Organo amministrativo

C) l’Assemblea dei soci

Il Presidente

Art. 7: Il Presidente, eletto dall’Organo amministrativo tra i suoi membri, ha la rappresentanza legale dell’Associazione; dura in carica 4 anni e può essere rieletto; convoca e presiede le riunioni dell’Organo amministrativo e dell’Assemblea; esercita l’ordinaria amministrazione e compie ogni atto necessario allo svolgimento dell’attività sociale. A lui potranno essere delegati parte dei poteri spettanti all’Organo amministrativo. Nell’ambito dell’Organo amministrativo potranno essere eletti, con mandato quadriennale rinnovabile, uno o più Vice Presidenti, di cui uno designato vicario; la funzione di Tesoriere è delegata al Presidente.

Rientra nelle competenze del Presidente e del Vice Presidente:

  1. A) l’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e dell’Organo amministrativo;
  2. B) l’ammissione dei soci nonché la proposta all’Organo amministrativo della loro decadenza per morosità ed espulsione ai sensi dell’art. 3 del presente Statuto;
  3. C) la predisposizione degli ordini del giorno dell’Organo amministrativo e dell’Assemblea;
  4. D) l’esercizio della ordinaria amministrazione

L’Organo di Amministrazione

Art. 8 L’Organo di Amministrazione è l’organo esecutivo dell’Associazione. Esso è composto da non meno di cinque membri, tutti maggiorenni, eletti dall’Assemblea: tutti i componenti durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

Compete all’Organo di Amministrazione

  1. la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione
  2. la elezione, tra i suoi membri, del Presidente, di uno o più Vice Presidenti e del Segretario;
  3. la definizione dei programmi di attività e l’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea;
  4. la delega al Presidente a compiere atti di straordinaria amministrazione;
  5. la determinazione delle quote sociali e di quelle eventuali per la partecipazione a specifiche attività dell’Associazione;
  6. la predisposizione del rendiconto economico e finanziario annuale nonché della relazione sull’attività svolta da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  7. la delibera, su proposta del Presidente, sulla decadenza per morosità o espulsione dei soci ai sensi dell’art. 3 del presente Statuto;
  8. la proposta di modifiche al presente statuto da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  9. la formulazione degli eventuali regolamenti interni da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  10. la proposta dell’eventuale scioglimento dell’Associazione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  11. l’eventuale nomina, su proposta del Presidente, del Segretario dell’Associazione;
  12. fissare la data dell’Assemblea annuale dei soci.

Qualora durante il mandato vengono a mancare uno o più componenti, si procederà alla sostituzione facendo subentrare i nuovi membri che rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato del componente sostituito. L’Organo di Amministrazione si considera decaduto quando vengono a mancare i due terzi dei componenti.

 

L’Organo di Amministrazione si riunisce almeno una volta l’anno e ogniqualvolta il Presidente lo riterrà necessario. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne fa le veci a tutti gli effetti il Vice Presidente.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Non sono ammesse deleghe tra i membri dell’Organo amministrativo.

  L’Assemblea dei soci

Art. 9) L’Assemblea, organo sovrano dell’Associazione, è costituita dai soci di cui all’art. 3 del presente statuto in regola con il pagamento delle quote associative, iscritti nel libro soci da almeno 3 mesi.  Essa è convocata dal Presidente, in via ordinaria, almeno una volta l’anno per l’approvazione del rendiconto. Può essere convocata in via straordinaria quando il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno un terzo dei soci in regola con il versamento delle quote associative

La convocazione va comunque fatta con lettera, fax, email, nei locali in cui vengono svolte le attività associative almeno 15 giorni prima della data dell’Assemblea. L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora ed il luogo della prima e seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno. In prima convocazione l’Assemblea è validamente costituita se sono rappresentati oltre la metà dei voti esprimibili. In seconda convocazione l’Assemblea delibera validamente qualunque sia il numero dei voti esprimibili. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un’ora.

Ai sensi dell’art. 2538 (D.l.vo 17/01/2003, n. 6), 2° comma del Codice Civile ogni socio ha diritto ad un solo voto e può essere portatore di una sola delega.

Competenze dell’Assemblea ex art. 25 D. Lgs 117/2017:

  1. A) definire le linee di indirizzo generale dell’attività dell’Associazione;
  2. B) eleggere ogni quattro anni i componenti il Consiglio direttivo fissandone il numero che non potrà essere inferiore a cinque;
  3. C) approvare il rendiconto economico e finanziario annuale, predisposto dall’Organo Amministrativo entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale e depositato presso la sede sociale, dove potrà essere visionato dai soci;
  4. D) approvare gli eventuali regolamenti interni;
  5. E) deliberare sulle modifiche allo Statuto e lo scioglimento dell’Associazione
  6. F) nomina e revoca i componenti degli organi sociali
  7. G) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice. Per le modifiche statutarie è richiesto il voto favorevole di almeno la metà di tutti i soci.

Per lo scioglimento dell’Associazione e per la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

Delle delibere assembleari e dei rendiconti annuali deve essere data pubblicità, per estratto, mediante affissione nella sede sociale del verbale relativo.

IL PATRIMONIO

Art.10) Il patrimonio dell’Associazione

Esso  è costituito:

  1. A) dalle quote associative;
  2. B) dalle erogazioni liberali effettuate a qualunque titolo e da chiunque all’Associazione;
  3. C) da eventuali investimenti mobiliari ed immobiliari, nonché rendite patrimoniali;
  4. D) da eventuali eccedenze attive di gestione.
  5. E) attività di raccolta fondi;
  6. F) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017

Ai fini dell’autofinanziamento, facendo leva sul volontariato, l’associazione può svolgere ogni e qualunque attività, anche d’impresa, richiedere normale partita iva, assumere dipendenti e adempiere a tutti i connessi obblighi di legge, purché tale attività sia tesa al perseguimento degli scopi sociali e non persegua alcun profitto (reddito d’impresa).

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, ex art. 8 D. Lgs 177/2017, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non sia imposta dalla legge e siano effettuate a favore di altra associazione ETS che per Legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Non è ammessa la trasmissibilità e la rivalutazione delle quote associative.

L’esercizio sociale ha durata annuale, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 11 Lo scioglimento dell’associazione

Esso deve essere deliberato, su proposta del Consiglio direttivo, dall’Assemblea dei soci secondo le modalità previste dall’art. 9 del presente Statuto. Con le stesse modalità sono nominati i liquidatori. Il patrimonio residuo dell’Associazione deve essere devoluto ad altri enti del Terzo settore secondo il dettato dell’art. 9 del D. Lgs 117/2017

NORME FINALI

Art. 12: Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge e agli eventuali regolamenti interni approvati dall’Assemblea ed al dettato del Codice Civile.

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